LIBRO VERDE DELLE RELAZIONI SENTIMENTALI

Modernizzare i rapporti di coppia per rispondere alle sfide del XXI secolo”

di Alberto Piccinini, Avv. in Bologna
(Versione integrata ed aggiornata del “Libro bianco” del 2003 curato dallo stesso Autore)

In coincidenza con il pubblico dibattito lanciato all’interno della UE dal libro verde del 2007 sull’evoluzione del diritto del lavoro, il presente libro verde si propone di ugualmente riflettere sul modo di far evolvere i rapporti giuridici sentimentali nella medesima direzione: vale a dire verso una maggiore flessibilità.

Si  ritiene quindi opportuno revisionare tutta la normativa in materia di istituzioni familiari, ritenendo che i lacci e lacciuoli che ingessano la coppia siano ormai anacronistici e legati ad una visione del mondo non al passo con i tempi e la morale dell’economia globale e delle leggi del mercato.

La discussione, che auspichiamo possa avere un ambito europeo, prende lo spunto da quella che ad oggi appare la legislazione nazionale meglio orientata verso una molteplicità di tipologie contrattuali.

Essa peraltro si propone – rispetto agli ancora troppo timidi esperimenti dei giuslavoristi – obiettivi più avanzati, primo tra tutti quello dell’abbattimento del “totem” che da secoli regolamenta incontrastato i legami affettivi: il rapporto a tempo indeterminato.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Lo schema, obsoleto, che vedeva nascere e morire il rapporto nell’ambito della stessa coppia, ha comportato – in occasione delle inevitabili e molteplici  rotture – problemi di difficile gestione di perpetuati rapporti economici con l’ex coniuge che mal si conciliano con una società moderna,  che vede nella concorrenza e nella mobilità del mercato la linfa vitale dello sviluppo.

Si rende pertanto necessario introdurre come modello prioritario quello del matrimonio a termine, allo scopo di favorire le nuove esigenze di  flessibilità: è questa la nuova figura su cui deve prioritariamente incentrarsi il rapporto di coppia del XXI secolo.

Va quindi consentita la stipula di un contratto matrimoniale a tempo determinato semplicemente a fronte di ragioni di carattere organizzativo o riproduttivo.

Esso avrà durata triennale, rinnovabile tacitamente salva disdetta di una delle parti da comunicare con preavviso di tre mesi. Sarà comunque possibile la disdetta per giusta causa anche nell’ambito del triennio, qualora intervenga una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

In ogni caso, ove il preavviso sia stato tempestivamente comunicato,  alla scadenza del termine il rapporto si estinguerà automaticamente senza possibilità di recriminazioni da parte del coniuge disdettato.

La comprovata assenza di una ragione giustificatrice del matrimonio a termine determina l’assoluta nullità/inesistenza  del contratto, per l’accertamento della quale la materia è devoluta al Tribunale della Sacra Rota.

Un regime transitorio lascerà al contratto a tempo indeterminato la funzione di regolamentare quelle poche relazioni, ancora presenti sul territorio,  caratterizzate da irriducibile fedeltà.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Nella permanenza, durante il regime transitorio, dell’obsoleta figura del matrimonio a tempo indeterminato, è opportuno meglio regolamentare l’appalto di prestazioni amorose, abrogando tutte le disposizioni che ne vietano il ricorso e potenziando quella che – al contrario – lo consentono  in forma di  somministrazione di amore extra-coniugale.

Va peraltro tenuto conto che molti soggetti cd. “precari”, quando il contratto di somministrazione si protrae per un numero eccessivo di anni, sono indotti a rivendicare una trasformazione del loro rapporto in regolare contratto matrimoniale, in sostituzione di quello ufficiale. Ciò è consentito dall’attuale ordinamento che tollera tali relazioni  solo se caratterizzate da straordinarietà ed occasionalità.

Viene pertanto favorita la figura dello staff leasing a tempo indeterminato, che prevede relazioni – anche plurime – di durata non prefissata nel tempo, con una duplice finalità: da un lato contenere rivendicazioni di stabilizzazione legate al venir meno  della temporaneità delle esigenze; dall’altro dare maggior movimento e dinamismo alle relazioni coniugali.

PART TIME

Vanno superate tutte quelle disposizioni che, per favorire la parte che subisce il matrimonio part-time, impongono che la prestazione debba essere predeterminata nel tempo, sia in ipotesi di matrimonio part-time orizzontale (quando la convivenza ha cadenza quotidiana, ma solo per mezza giornata) sia in ipotesi di part time verticale (quando la convivenza è limitata ad alcuni giorni della settimana ovvero alternata su base settimanale o mensile).

Una simile previsione –  che viene giustificata invocando la possibilità per  la parte più debole del rapporto di gestire il proprio tempo di vita nei periodi di non convivenza – invero  mortifica eccessivamente la libertà del coniuge affetto da impellente bisogno del proprio partner al di fuori dei periodi predeterminati.

Nella convinzione che non debba essere compressa la libertà di chi il part time ha imposto, gli verrà consentito di pretendere prestazioni supplementari anche al di fuori delle fasce di presenza prefissate.

OUTSOURCING

E’ noto come sia previsto, nell’ambito del rapporto matrimoniale, esternalizzare alcune funzioni e servizi che notoriamente logorano le relazioni di convivenza.

L’attuale legislazione consente di dismettere solo la gestione diretta delle attività estranee alle competenze di base del legame matrimoniale (cd. core business), e quindi le attività di pulizia della casa (che può comprendere anche l’approvvigionamento di viveri per il nucleo familiare nonché la predisposizione dei pasti) e la gestione della prole (anche se sul punto esistono opinioni discordanti in dottrina, sostenendo taluni autori che tale ultima funzione rientrerebbe, per l’appunto, nel core business del matrimonio).

Il problema potrebbe essere superato eliminando il limiti di contenuto all’oggetto   dell’esternalizzazione e comprendendovi quindi ogni funzione tradizionalmente propria dei rapporti di coppia, ivi compresi alcuni segmenti dell’attività riproduttiva.

JOB SHARING

Il contratto di matrimonio ripartito è quello mediante il quale il ruolo di uno dei due partner viene ripartito tra due individui, generalmente – ma non necessariamente – dello stesso sesso, che è generalmente – ma non necessariamente – diverso da quello dell’altro partner. Ciò per consentire ad uno dei coniugi, in caso di sua assenza, di provvedere alla propria sostituzione per soddisfare le legittime esigenze dell’altro  coniuge.

Trattasi di una formula, ispirata dal diritto del lavoro statunitense, nei quali i due soggetti coinvolti sono obbligati in solido, nel senso che ciascuno risponde delle inadempienze dell’altro,  ed  in rappresentanza alternata,  nel senso che ciascuno è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione, ivi compresa – ovviamente – quella sessuale.

Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti, i due obbligati in  job sharing hanno facoltà di determinare discrezionalmente ed in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare  consensualmente la collocazione temporale della presenza all’interno del nucleo familiare.

Il rischio dell’impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobligati è posto in capo all’altro obbligato: eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i coobbligati sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso dell’altro partner.

JOB ON CALL

Nell’ambito delle tipologie contrattuali di cui trattiamo, viene valorizzato l’amore  intermittente (comunemente conosciuto come amore a chiamata) mediante il quale un partner di pone a disposizione dell’altro partner, che ne può utilizzare la prestazione secondo le esigenze fissate dal Ministero delle politiche relazionali e riproduttive.

In via sperimentale tale contratto può essere concluso senza una specifica causale per prestazioni rese da soggetti sentimentalmente inattivi con meno di 25 anni ovvero con più di 45 o che comunque siano stati espulsi dai cicli relazionali in funzione di processi di riduzione o trasformazione di rapporti sentimentali.

Il contratto deve indicare luogo e modalità della disponibilità ed il preavviso di chiamata, che in ogni caso non può essere inferiore a 24 ore, nonché le modalità con cui il partner è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione.

La risposta alla chiamata può non essere obbligatoria, ma in tal caso non si ha diritto al “compenso” di disponibilità, da corrispondere mediante doni in natura.

Ove la prestazione amorosa avvenga invece  a fronte di compenso monetario, la materia trova altra fonte di regolamentazione, essendo estranea alle istituzioni familiari qui previste.

Ove peraltro la prestazione venga resa per finalità assistenziali nei confronti di persone in astinenza da lungo periodo o di altri soggetti a rischio di esclusione sociale, essa è regolarizzabile attraverso la tecnica dei ticket, corrispondenti ad un certo ammontare di attività amorosa, che gli interessati potranno procurarsi per utilizzarli nei confronti di soggetti disponibili.

DISTACCHI

L’ipotesi del distacco si configura quando uno dei coniugi, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente il proprio partner a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di determinate prestazioni. Il distacco che comporti un mutamento delle prestazioni comunemente rese all’interno della coppia deve avvenire con il consenso del partner distaccato. Quando comporti un trasferimento ad unità abitativa sita a più di 50 km dal domicilio coniugale, il distacco può avvenire solo per ragioni organizzative, riproduttive o sostitutive.

Il primo degli elementi distintivi tra il distacco (lecito) e l’interposizione nel rapporto coniugale (vietata)  è quello della non definitività del provvedimento, nel senso che deve essere garantito, prima o poi,  il rientro del soggetto distaccato. Quanto all’altro – in teoria principale e dominante – elemento distintivo costituito dall’interesse di tipo riproduttivistico e/o sostitutivo, esso può riferirsi non solo all’esigenza di garantire particolari prestazioni presso il distaccatario, ma anche alla  maggiore utilità che il soggetto distaccante può ricavare,  per la soddisfazione di bisogni propri, dall’assenza prolungata del partner.

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento è un contratto pre-matrimoniale diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento (o ri-adattamento) alla vita coniugale delle seguenti categorie di persone:

a) soggetti inattivi di lunga durata che desiderino riprendere un’attività sessual-sentimentale;

b) ultracinquantini privi di partner;

c) donne venute dall’Est, che aspirano ad un regolare permesso di soggiorno;

d) donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di nubilato – determinato con apposito decreto del Ministero delle pari opportunità di concerto con il Ministero delle politiche sociali – sia inferiore almeno al 20 per cento di quello di celibato.

Trattasi di soggetti deboli, particolarmente bisognosi di accedere al mercato delle relazioni sentimentali, per il cui inserimento in un nucleo familiare vengono previsti consistenti incentivi economici a favore dell’altro partner.

La nuova figura, che appartiene al genus del contratto a tempo determinato, ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. Si tratta quindi di un rapporto temporaneo, non assistito da stabilità, che può cessare del tutto alla scadenza o essere alla fine convertito in un normale contratto matrimoniale a termine di durata triennale.

CONTRATTO A PROGETTO

Oltre alle molteplici tipologie contrattuali fin qui trattate, tutte inserite nel contratto di matrimonio, per chi aborrisce le regole che comunque continuano a governare i rapporti coniugali, viene prevista anche una figura di contratto para-matrimoniale.

Ciò per favorire la possibilità di avere relazioni extra-coniugali con carattere coordinato e continuativo, purché finalizzate a portare avanti uno o più progetti specifici.

Pur riconducendosi tali progetti, nella stragrande maggioranza dei casi, ad una intensa attività sessuale  (a fronte della quale sono previsti compensi in natura da parte del partner committente), non sono esclusi progetti più impegnativi quali, ad esempio, l’acquisto di una seconda casa o la riproduzione della specie.

La prestazione del partner collaboratore a progetto mantiene pur sempre un carattere “autonomo”, anche se sono preclusi lo svolgimento di attività in concorrenza con il partner committente, la diffusione di notizie e apprezzamenti sul medesimo e il compimento  di atti che lo possano pregiudicare.

Il partner committente può risolvere il rapporto anche prima della scadenza  del termine e del completamento del progetto, secondo le modalità stabilite nel contratto.

Vanno superati i dubbi sulla reale natura autonoma di tale fattispecie contrattuale, posti dal fatto che il/la contrattista a progetto potrebbe avere gli stessi oneri del coniuge con regolare contratto di matrimonio (es. rate del mutuo, cura dei figli) senza peraltro goderne i vantaggi: queste forme di flessibilità sono imposte da mondo moderno, e senza di esse lo sviluppo della stessa civiltà ne verrebbe fortemente pregiudicato.

Dalle disposizione di cui sopra sono escluse le PRESTAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare, salvo il caso in cui la prestazione sia a pagamento e il compenso complessivo sia superiore a 5.000 euro: in tale ipotesi  il rapporto si definisce d’alto bordo, altrove regolamentato.

MERCATO DELLE RELAZIONI SENTIMENTALI

Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di  strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato delle relazioni sentimentali, a consentire finalmente l’emersione delle relazioni in nero e a migliorare la capacità di inserimento sentimentale degli inattivi e in particolare dei giovani e  delle donne, si propone un superamento del monopolio del collocamento matrimoniale, prima delegato esclusivamente alla Chiesa e al Comune.

Esso viene esteso –  oltre che a soggetti giuridici  già attivi sul campo, come le agenzie matrimoniali –  a nuovi operatori privati, quali gli enti trilaterali (composti di associazioni femministe, maschiliste e neutre), notai, commercialisti e ragionieri, che possono agevolmente risolvere anche gli aspetti economici delle risoluzione del rapporto grazie ai modelli di dichiarazione dei redditi già in loro possesso.

Unico onere a loro carico sarà quello della CERTIFICAZIONE del tipo di contratto che si intende instaurare:  a fronte di spontanea dichiarazione di volontà delle parti di porre in essere un nuovo rapporto, gli enti certificatori dovranno limitarsi ad apporre un timbro di nulla osta.

IL LIBRO VERDE DELLE RELAZIONI SENTIMENTALI (pdf)

pubblicato in appendice a PERDERE L’AMORE

RECENSIONE

Al di là dell’apprezzabile sarcasmo sul linguaggio di certa politica, il testo si segnala per la puntualità con cui entra nel vivo di una questione drammaticamente seria – quella, cioè, della trasformazione di quasi tutte le figure professionali in “atipiche” – trasferendo il diffuso senso di precarietà avvertito nel mondo del lavoro alla dimensione personale e sentimentale. La proposta contenuta nel “Libro verde” – grottesca, certo, ma fino a un certo punto – diventa così quella di trasformare i rapporti amorosi e/o matrimoniali a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato, part-time, a chiamata (stile job on call) a progetto, a inserimento, in affitto temporaneo e via “flessibilizzando”, fino ad avere dell’amore la stessa immagine che, purtroppo, si ha della vita quotidiana.

Non è questa l’unica incursione effettuata dall’autore nell’ambito delle nuove e orribili regole sociali di oggi, ma di sicuro è quella che più di altre riesce a rendere l’idea della mancanza di prospettive e dello “sgretolamento” relazionale a cui tutti stiamo assistendo impotenti.

Stefano Tassinari